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07/09/2009 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO TROVA LE REGOLE DI COMPETENZA

Per individuare l'organo competente a decidere i ricorsi in agricoltura, in base all'articolo 17 del decreto legislativo 124/2004, si deve fare riferimento al criterio generale della natura dell'atto ricorribile che deve essere di natura ispettiva. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro, sottolineando che il Comitato regionale per i rapporti di lavoro non è competente a decidere i ricorsi avverso provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura o di cancellazioni dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, in quanto, secondo il dicastero, opera solo un generico riferimento a controlli ispettivi svolti senza precisare né gli estremi né il contenuto dei verbali ispettivi che, peraltro, non sono notificati al lavoratore e non possono essere impugnati in base all'articolo 17 del decreto legislativo 124/04. A questo proposito, con la circolare 105 di due giorni fa, l'Inps illustra, secondo i nuovi criteri, gli organi competenti sul contenzioso amministrativo in agricoltura rivedendo alcune istruzioni dettate con precedenti circolari. In particolare, in base all'interpretazione espressa dal ministero con lettera circolare del 2 marzo 2009, viene precisato che i ricorsi prodotti - ex articolo 11 del Dlgs 375/1993 - da lavoratori agricoli ai quali sia stato notificato il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti, a suo tempo inviati ai Comitati regionali del Lavoro, saranno restituiti alle sedi Inps competenti per la successiva istruttoria alle Commissioni provinciali Cisoa se si tratta di prima istanza, ovvero alla Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, si se tratta di seconda istanza. A questo proposito, vengono riassunte le competenze e gli adempimenti in merito al contenzioso disciplinato dal Dlgs 375/93, articoli 10, 11 e 15. I ricorsi prodotti in primo grado, restano di competenza della Commissione integrazione salariale operai agricoli (Cisoa); quelli prodotti in secondo grado, avverso le decisioni delle locali commissioni Cisoa, saranno inoltrati alla competente Commissione centrale Cau per la decisione. I ricorsi dei datori di lavoro agricoli contro i verbali ispettivi aventi a oggetto la qualificazione e/o la sussistenza del rapporto di lavoro, sono di competenza dei comitati regionali per i rapporti di lavoro; invece, restano di competenza della Commissione centrale Cau i ricorsi dei datori di lavoroagricoloin qunico grado, che non hanno come oggetto la qualificazione e/o la sussistenza del rapporto di lavoro. I ricorsi prodotti in unico grado dai lavoratori agricoli autonomi sono di competenza della Commissione centrale Cau alla quale vanno inoltrati; sono esclusi quelli prodotti, in veste di datore di lavoro, dal titolare d'azienda diretto-coltivatore contro verbali ispettivi che disconoscono il rapporto di lavoro subordinato qualificandolo, al contrario, come lavoro autonomo svolto nell'ambito della collaborazione familiare del nucleo coltivatore diretto, la cui competenza è del Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Fonte:Il Sole-24 Ore sezione: NORME E TRIBUTI data: 2009-09-04

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