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01/02/2024 - DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2023: RICHIEDILA ENTRO IL 02 APRILE 2024 A partire dall’ 8 gennaio e entro il 2 aprile 2024 è possibile presentare la domanda di disoccupazione agricola per l’anno 2023. Si tratta di una misura di sostegno al reddito, a cadenza annuale, ed erogata dall’INPS su domanda, a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura, tenuto conto della forte “stagionalità” del comparto, con periodi di picco, come le stagioni delle raccolte, alternati a periodi di pausa come quelli invernali. I REQUISITI Per ottenere la disoccupazione agricola, bisogna essere in possesso di determinati requisiti: - aver lavorato almeno 102 giornate effettive nel biennio precedente (2022/2023); - iscrizione agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per il 2023 o contratto a tempo indeterminato per parte del 2023; - avere due anni di anzianità contributiva nel settore agricolo,ovvero nel 2022-2023. L'indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento per gli operai agricoli a tempo determinato (con contributo di solidarietà del 9% applicabile per massimo di 150 giornate) e del 30% della retribuzione effettiva per operai agricoli a tempo indeterminato. L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione. La disoccupazione agricola copre un numero di giornate pari a quelle lavorate, entro il limite massimo di 365 annue, da cui bisogna togliere le giornate svolte come lavoratore dipendente agricolo e non agricolo, le giornate di lavoro in autonomia, i giorni di malattia, maternità, infortunio, oppure le giornate non indennizzabili. CHI PUO’ ACCEDERE ALLA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA Possono presentare domanda di Ds agricola 2023 le seguenti tipologie di lavoratori del comparto agricolo:
EQUIPARAZIONE AL LAVORO DELLE GIORNATE INDENNIZZATE DA AMMORTIZZATORI SOCIALI PER GLI ALLUVIONATI Nell’ambito delle misure di sostegno al reddito adottate per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che hanno colpito numerosi territori dell’Emilia-Romagna, l’articolo 7 del d.l. n. 61/2023, ha previsto l’erogazione di un ammortizzatore sociale unico, con relativa contribuzione figurativa, nei confronti delle categorie di lavoratori subordinati del settore privato, compresi i lavoratori dipendenti del settore agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro a seguito dei suddetti eventi. In particolare, con riferimento ai lavoratori subordinati del settore agricolo, l'INPS precisa che per gli operai agricoli è prevista l’equiparazione dei periodi indennizzati per l’alluvione con i periodi di lavoro effettivo. Per dettagli rimandiamo alla circolare EPAS n. 5/2024. Per maggiori informazioni e per presentare domanda recati presso un Patronato Epas a te più vicino.
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